Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 mag 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. Inoltre si intende per:
1) «settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e alle industrie di trasformazione dei prodotti della pesca;
2) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
3) «regione marina»: una zona geografica indicata all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una zona definita da organizzazioni regionali per la pesca o una zona definita nell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 11;
4) «dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;
5) «metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;
6) «dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;
7) «dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;
8) «osservatore scientifico»: una persona nominata per osservare le operazioni di pesca nel contesto della raccolta di dati per scopi scientifici e designata da un organismo preposto all’attuazione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati;
9) «dati scientifici»: i dati di cui all’, paragrafo 1, che sono raccolti, gestiti o usati a norma del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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