Art. 11

Valutazione e approvazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali

In vigore dal 17 mag 2017
Valutazione e approvazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali 1.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sull’esecuzione dei rispettivi piani di lavoro nazionali. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al formato e alle scadenze per la presentazione e l’approvazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Conformemente all’, il CSTEP valuta: a) l’esecuzione dei piani di lavoro nazionali; e b) la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri. 3.   La Commissione valuta l’attuazione dei piani di lavoro nazionali tenendo conto: a) della valutazione del CSTEP; e b) della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui l’Unione è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti.
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Valutazione e approvazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali (Art. 11 Regolamento (UE) 2017/1004) — Testo vigente | Portale Normativo