Art. 13
Conservazione dei dati
In vigore dal 17 mag 2017
Conservazione dei dati
Gli Stati membri:
a)
provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;
b)
provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche;
c)
adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, oppure consultazione o diffusione non autorizzate.
Storico versioni
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