Art. 13

Conservazione dei dati

In vigore dal 17 mag 2017
Conservazione dei dati Gli Stati membri: a) provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati; b) provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche; c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, oppure consultazione o diffusione non autorizzate.
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