Art. 12

Accesso ai siti di campionamento

In vigore dal 17 mag 2017
Accesso ai siti di campionamento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i rilevatori di dati designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale abbiano accesso a tutte le catture, le navi e ad altri siti di campionamento, ai registri navali e a tutti i dati necessari. 2.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione accolgono a bordo gli osservatori scientifici e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo, nonché l’applicazione, se del caso, di metodi alternativi di raccolta dei dati definiti nei piani di lavoro nazionali, fatti salvi i loro obblighi internazionali. 3.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione possono rifiutare di accogliere gli osservatori scientifici che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità del diritto nazionale. In tali casi, i dati sono raccolti mediante metodi alternativi di raccolta dei dati definiti nel piano di lavoro nazionale, elaborati e controllati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale.
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