Art. 12 · Accesso ai siti di campionamento

Art. 12

Accesso ai siti di campionamento

In vigore dal 17 mag 2017
Accesso ai siti di campionamento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i rilevatori di dati designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale abbiano accesso a tutte le catture, le navi e ad altri siti di campionamento, ai registri navali e a tutti i dati necessari. 2.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione accolgono a bordo gli osservatori scientifici e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo, nonché l’applicazione, se del caso, di metodi alternativi di raccolta dei dati definiti nei piani di lavoro nazionali, fatti salvi i loro obblighi internazionali. 3.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione possono rifiutare di accogliere gli osservatori scientifici che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità del diritto nazionale. In tali casi, i dati sono raccolti mediante metodi alternativi di raccolta dei dati definiti nel piano di lavoro nazionale, elaborati e controllati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale.
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