Art. 8
Cooperazione all’interno dell’Unione
In vigore dal 17 mag 2017
Cooperazione all’interno dell’Unione
Gli Stati membri cooperano e coordinano le proprie azioni al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere ulteriormente l’attendibilità dei metodi di raccolta dei dati, nell’ottica di migliorare le proprie attività di raccolta dei dati.
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