Art. 26
Consultazione periodica
In vigore dal 16 mar 2017
Consultazione periodica
1. L'autorità nazionale di regolamentazione o i gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, effettuano una o più consultazioni. Per quanto possibile e al fine di rendere più efficace il processo di consultazione, il documento di consultazione dovrebbe essere pubblicato in lingua inglese. La consultazione finale che precede la decisione di cui all', paragrafo 4, è conforme ai requisiti stabiliti nel presente articolo e nell' e comprende le seguenti informazioni:
a)
la descrizione della metodologia dei prezzi di riferimento proposta e i seguenti elementi:
i)
le informazioni indicative di cui all', paragrafo 1, lettera a), ivi inclusi:
1)
la giustificazione dei parametri utilizzati che sono relativi alle caratteristiche tecniche del sistema;
2)
le informazioni corrispondenti sui rispettivi valori di detti parametri e le ipotesi applicate;
ii)
il valore degli aggiustamenti proposti per le tariffe di trasporto applicate alla capacità di cui all';
iii)
i prezzi di riferimento indicativi oggetto di consultazione;
iv)
i risultati, le componenti e i dettagli di questi elementi per le valutazioni della ripartizione dei costi di cui all';
v)
la valutazione della metodologia dei prezzi di riferimento proposta conformemente all';
vi)
se la metodologia dei prezzi di riferimento proposta è diversa dalla metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità descritta nell', il confronto della prima con la seconda insieme alle informazioni di cui al punto iii);
b)
le informazioni indicative di cui all', paragrafo 1, lettera b), punti i), iv) e v):
c)
le seguenti informazioni sulle tariffe di trasporto e non di trasporto:
i)
qualora siano proposte le tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati di cui all', paragrafo 3:
1)
il modo in cui sono stabilite;
2)
la percentuale dei ricavi consentiti o previsti che si prevede di recuperare da tali tariffe;
3)
le tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati indicative;
ii)
qualora siano proposti servizi non di trasporto forniti agli utenti della rete:
1)
la relativa metodologia delle tariffe per i servizi non di trasporto;
2)
la percentuale dei ricavi consentiti o previsti che si prevede di recuperare da tali tariffe;
3)
il modo in cui è effettuata la perequazione dei ricavi relativi ai servizi non di trasporto associati di cui all', paragrafo 3;
4)
le tariffe non di trasporto indicative per i servizi non di trasporto forniti agli utenti della rete;
d)
le informazioni indicative di cui all', paragrafo 2:
e)
se l'approccio del prezzo da pagare fisso di cui all', paragrafo b, è considerato come offerto nell'ambito di un regime di price cap per la capacità esistente:
i)
l'indice proposto;
ii)
il calcolo proposto e il modo in cui sono utilizzati gli eventuali ricavi derivanti dal premio di rischio;
iii)
il punto o i punti di interconnessione e il periodo o i periodi tariffari per i quali è proposto l'approccio;
iv)
il processo di offerta della capacità su un punto di interconnessione in cui sono proposti entrambi gli approcci del prezzo da pagare fisso e del prezzo da pagare variabile di cui all'.
2. La consultazione finale che precede la decisione di cui all', paragrafo 4, è aperta per almeno due mesi. I documenti di consultazione per le consultazioni di cui al paragrafo 1 possono richiedere che le risposte fornite includano una versione non riservata idonea alla pubblicazione.
3. Entro un mese dalla chiusura della consultazione, il o i gestori dei sistemi di trasporto o l'autorità nazionale di regolamentazione, a seconda del soggetto che pubblica il documento di consultazione di cui al paragrafo 1, pubblicano le risposte alla consultazione ricevute e una sintesi delle stesse. Per quanto possibile e al fine di rendere più efficace il processo di consultazione, la sintesi dovrebbe essere fornita in lingua inglese.
4. Le successive consultazioni periodiche sono effettuate secondo il disposto dell', paragrafo 5.
5. Dopo aver consultato la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (di seguito «ENTSO-G»), l'Agenzia elabora un modello per il documento di consultazione di cui al paragrafo 1. Il modello è messo a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione e dei gestori dei sistemi di trasporto entro il 5 luglio 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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