Art. 27

Processo decisionale periodico dell'autorità nazionale di regolamentazione

In vigore dal 16 mar 2017
Processo decisionale periodico dell'autorità nazionale di regolamentazione 1.   Al momento di avviare la consultazione finale a norma dell' e prima della decisione di cui all', paragrafo 4, l'autorità nazionale di regolamentazione o i gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, trasmettono all'Agenzia i documenti di consultazione. 2.   L'Agenzia analizza i seguenti aspetti del documento di consultazione: a) se sono state pubblicate tutte le informazioni di cui all', paragrafo 1; b) se gli elementi oggetto della consultazione a norma dell' sono conformi ai seguenti requisiti: 1) se la metodologia dei prezzi di riferimento proposta è conforme ai requisiti di cui all'; 2) se sono soddisfatti i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati di cui all', paragrafo 3; 3) se sono soddisfatti i criteri per la determinazione delle tariffe non di trasporto di cui all', paragrafo 4. 3.   Entro due mesi dal termine della consultazione di cui al paragrafo 1, l'Agenzia pubblica e invia all'autorità nazionale di regolamentazione o al gestore del sistema di trasporto, a seconda del soggetto che ha pubblicato il documento di consultazione, e alla Commissione le conclusioni della sua analisi di cui al paragrafo 2, in lingua inglese. L'Agenzia mantiene la riservatezza delle eventuali informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. 4.   Entro cinque mesi dal termine della consultazione finale, l'autorità nazionale di regolamentazione, agendo in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, adotta e pubblica una decisione motivata su tutti gli elementi di cui all', paragrafo 1. Al momento della pubblicazione, l'autorità nazionale di regolamentazione invia all'Agenzia e alla Commissione la sua decisione. 5.   La procedura, che prevede la consultazione finale sulla metodologia dei prezzi di riferimento in conformità dell', la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione in conformità del paragrafo 4, il calcolo delle tariffe in base a tale decisione e la pubblicazione delle tariffe conformemente al capo VIII, può essere avviata a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è conclusa entro il 31 maggio 2019. Nell'ambito di tale procedura si tiene conto delle prescrizioni di cui ai capi II, III e IV. Le tariffe applicabili per il periodo tariffario prevalente al 31 maggio 2019 saranno applicabili fino al termine del periodo. Detta procedura è ripetuta almeno ogni cinque anni a decorrere dal 31 maggio 2019.
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Processo decisionale periodico dell'autorità nazionale di regolamentazione (Art. 27 Regolamento (UE) 2017/460) — Testo vigente | Portale Normativo