Art. 25

Condizioni per l'offerta degli approcci del prezzo da pagare

In vigore dal 16 mar 2017
Condizioni per l'offerta degli approcci del prezzo da pagare 1.   Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime non di price cap, le condizioni per l'offerta degli approcci del prezzo da pagare sono le seguenti: a) per i casi in cui è offerta solo la capacità esistente: i) è offerto l'approccio del prezzo da pagare variabile; ii) l'approccio del prezzo da pagare fisso non è consentito; b) per la capacità incrementale e la capacità esistente offerte nella stessa asta o con lo stesso meccanismo alternativo di allocazione: i) è possibile offrire l'approccio del prezzo da pagare variabile; ii) è possibile offrire l'approccio del prezzo da pagare fisso se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 1) è utilizzato un meccanismo alternativo di allocazione quale stabilito all' del regolamento (UE) 2017/459; 2) un progetto è incluso nell'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune di cui all' del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). 2.   Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime di price cap, è possibile offrire l'approccio del prezzo da pagare variabile, l'approccio del prezzo da pagare fisso o entrambi.
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Condizioni per l'offerta degli approcci del prezzo da pagare (Art. 25 Regolamento (UE) 2017/460) — Testo vigente | Portale Normativo