Art. 28

Consultazione sugli sconti, sui moltiplicatori e sui fattori stagionali

In vigore dal 16 mar 2017
Consultazione sugli sconti, sui moltiplicatori e sui fattori stagionali 1.   Contemporaneamente alla consultazione finale effettuata in conformità dell', paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce una consultazione con le autorità omologhe di tutti gli Stati membri direttamente connessi e con le parti interessate sui seguenti aspetti: a) il livello dei moltiplicatori; b) se del caso, il livello dei fattori stagionali e i calcoli di cui all'; c) il livello degli sconti di cui all', paragrafo 2 e all'. Al termine della consultazione è adottata una decisione motivata in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE sugli aspetti di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo. Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione tiene conto del parere delle autorità omologhe degli Stati membri direttamente connessi. 2.   Le successive consultazioni sono condotte in ogni periodo tariffario a partire dalla data della decisione di cui al paragrafo 1. In seguito a ciascuna consultazione e secondo quanto previsto dall', lettera a), l'autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3.   Quando adotta la decisione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto delle risposte alla consultazione ricevute e dei seguenti aspetti: a) per i moltiplicatori: i) il bilanciamento tra l'agevolazione degli scambi di gas a breve termine e la necessità di fornire segnali a lungo termine per investimenti efficienti nel sistema di trasporto; ii) l'impatto sui ricavi relativi ai servizi di trasporto e sul recupero di tali ricavi; iii) la necessità di evitare i sussidi incrociati tra gli utenti della rete e di fare in modo che i prezzi di riserva siano maggiormente commisurati ai costi; iv) le situazioni della congestione fisica e contrattuale; v) l'impatto sui flussi transfrontalieri; b) per i fattori stagionali: i) l'impatto sull'agevolazione di un utilizzo economico ed efficiente dell'infrastruttura; ii) la necessità di migliorare i prezzi di riserva sotto il profilo della corrispondenza ai costi.
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Consultazione sugli sconti, sui moltiplicatori e sui fattori stagionali (Art. 28 Regolamento (UE) 2017/460) — Testo vigente | Portale Normativo