Art. 9

Aggiustamenti delle tariffe sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio e sui punti di entrata dagli impianti GNL e dalle infrastrutture volte a porre fine all'isolamento

In vigore dal 16 mar 2017
Aggiustamenti delle tariffe sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio e sui punti di entrata dagli impianti GNL e dalle infrastrutture volte a porre fine all'isolamento 1.   Alle tariffe di trasporto applicate alla capacità sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio è applicato uno sconto di almeno il 50 %, salvo se e nella misura in cui un impianto di stoccaggio connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione. 2.   Al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, è consentito applicare uno sconto alle tariffe di trasporto applicate alla capacità sui punti di entrata dagli impianti GNL e sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso le infrastrutture sviluppate con l'intento di porre fine all'isolamento degli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi sistemi di trasporto del gas.
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Aggiustamenti delle tariffe sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio e sui punti di entrata dagli impianti GNL e dalle infrastrutture volte a porre fine all'isolamento (Art. 9 Regolamento (UE) 2017/460) — Testo vigente | Portale Normativo