Art. 17

Disposizioni generali

In vigore dal 16 mar 2017
Disposizioni generali 1.   Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime non di price cap, si applicano i seguenti principi: a) il recupero delle somme in difetto o in eccesso rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto è ridotto al minimo tenendo in debito conto gli investimenti necessari; b) il livello delle tariffe di trasporto garantisce che i ricavi relativi ai servizi di trasporto siano recuperati dal gestore del sistema di trasporto in maniera tempestiva; c) sono evitate, nella misura del possibile, differenze significative tra i livelli delle tariffe di trasporto applicabili per due periodi tariffari consecutivi; 2.   Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime di price cap o applica l'approccio basato su un prezzo da pagare fisso di cui all', lettera b), non avviene alcuna perequazione dei ricavi e tutti i rischi connessi al recupero delle somme in difetto o in eccesso sono coperti esclusivamente dal premio di rischio. In tal caso, l', l', paragrafi da 1 a 4, e l' non si applicano. 3.   Fatte salve le prescrizioni in materia di consultazioni periodiche di cui all' e l'approvazione preventiva prevista dall'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, i ricavi relativi ai servizi non di trasporto possono essere compensati secondo le modalità previste dal presente capo, mutatis mutandis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:460:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni generali (Art. 17 Regolamento (UE) 2017/460) — Testo vigente | Portale Normativo