Art. 20
Riconciliazione del conto di regolazione
In vigore dal 16 mar 2017
Riconciliazione del conto di regolazione
1. La riconciliazione completa o parziale del conto di regolazione è effettuata conformemente alla metodologia dei prezzi di riferimento applicata e utilizzando il corrispettivo di cui all', paragrafo 3, lettera b) eventualmente applicato.
2. La riconciliazione del conto di regolazione è effettuata nel rispetto delle norme adottate in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE per un determinato periodo di riconciliazione, vale a dire il periodo di tempo in cui il conto di regolazione di cui all' è riconciliato.
3. Il conto di regolazione è riconciliato allo scopo di rimborsare al gestore del sistema di trasporto le somme recuperate in difetto e di restituire agli utenti della rete le somme recuperate in eccesso.
Storico versioni
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