Art. 22

Determinazione dei prezzi della capacità in un punto di interconnessione virtuale

In vigore dal 16 mar 2017
Determinazione dei prezzi della capacità in un punto di interconnessione virtuale 1.   Il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard non aggregata offerto in un punto di interconnessione virtuale è calcolato seguendo uno dei seguenti approcci: a) è calcolato sulla base del prezzo di riferimento, qualora la metodologia dei prezzi di riferimento applicata consenta di tener conto del punto di interconnessione virtuale stabilito; b) corrisponde alla media ponderata dei prezzi di riserva, calcolata secondo la seguente formula sulla base dei prezzi di riferimento per ciascun punto di interconnessione che contribuisce al punto di interconnessione virtuale in questione, qualora la metodologia dei prezzi di riferimento applicata non consenta di tener conto del punto di interconnessione virtuale stabilito: dove: Pst, VIP è il prezzo di riserva per un determinato prodotto di capacità standard non aggregata nel punto di interconnessione virtuale; i è un punto di interconnessione che contribuisce al punto di interconnessione virtuale; n è il numero di punti di interconnessione che contribuiscono al punto di interconnessione virtuale; Pst, i è il prezzo di riserva per un determinato prodotto di capacità standard non aggregata nel punto di interconnessione i; CAPi è la capacità tecnica o la capacità contrattuale prevista, a seconda dei casi, nel punto di interconnessione i. 2.   Il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard aggregata offerto in un punto di interconnessione virtuale è calcolato nel modo indicato all', paragrafo 1.
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Determinazione dei prezzi della capacità in un punto di interconnessione virtuale (Art. 22 Regolamento (UE) 2017/460) — Testo vigente | Portale Normativo