Art. 119
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione
In vigore dal 15 mar 2017
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione
Gli Stati membri:
a)
adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate dai suoi esperti mediante i controlli effettuati ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
forniscono l’assistenza tecnica necessaria e la documentazione disponibile, inclusi i risultati degli audit di cui all’, su richiesta motivata, e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed efficace; e
c)
forniscono l’assistenza necessaria per assicurare che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali, animali e merci, e alle informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l’esecuzione dei loro compiti.
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