Art. 116
Controlli della Commissione negli Stati membri
In vigore dal 15 mar 2017
Controlli della Commissione negli Stati membri
1. Esperti della Commissione eseguono controlli, compresi audit, in ciascuno Stato membro al fine di:
a)
verificare l’applicazione della normativa di cui all’, paragrafo 2, e di quella di cui al presente regolamento;
b)
verificare il funzionamento dei sistemi nazionali di controllo nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, e da quella del presente regolamento, e delle autorità competenti che li attuano;
c)
indagare e raccogliere informazioni:
i)
sui controlli ufficiali e le pratiche di verifica dell’attuazione nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, e da quella di cui al presente regolamento;
ii)
su problemi importanti o ricorrenti nell’applicazione o verifica dell’attuazione della normativa di cui all’, paragrafo 2;
iii)
in relazione a situazioni di emergenza, problemi emergenti o nuovi sviluppi negli Stati membri nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, e da quella di cui al presente regolamento.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono organizzati in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e sono effettuati a intervalli regolari.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere verifiche in loco. Gli esperti della Commissione possono accompagnare il personale delle autorità competenti che effettua i controlli ufficiali.
4. Esperti degli Stati membri possono assistere gli esperti della Commissione. Gli esperti nazionali che accompagnano gli esperti della Commissione hanno i loro stessi diritti di accesso.
Storico versioni
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