Art. 114

Relazioni annuali della Commissione

In vigore dal 15 mar 2017
Relazioni annuali della Commissione 1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto: a) delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell’; e b) dei risultati dei controlli della Commissione effettuati in conformità all’, paragrafo 1. 2.   La relazione annuale di cui al paragrafo 1 può, se del caso, comprendere raccomandazioni in merito ad eventuali miglioramenti ai sistemi dei controlli ufficiali negli Stati membri e a taluni controlli ufficiali in determinati settori.
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Relazioni annuali della Commissione (Art. 114 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo