Art. 114
Relazioni annuali della Commissione
In vigore dal 15 mar 2017
Relazioni annuali della Commissione
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto:
a)
delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell’; e
b)
dei risultati dei controlli della Commissione effettuati in conformità all’, paragrafo 1.
2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 può, se del caso, comprendere raccomandazioni in merito ad eventuali miglioramenti ai sistemi dei controlli ufficiali negli Stati membri e a taluni controlli ufficiali in determinati settori.
Storico versioni
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