Art. 114 · Relazioni annuali della Commissione

Art. 114

Relazioni annuali della Commissione

In vigore dal 15 mar 2017
Relazioni annuali della Commissione 1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto: a) delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell’; e b) dei risultati dei controlli della Commissione effettuati in conformità all’, paragrafo 1. 2.   La relazione annuale di cui al paragrafo 1 può, se del caso, comprendere raccomandazioni in merito ad eventuali miglioramenti ai sistemi dei controlli ufficiali negli Stati membri e a taluni controlli ufficiali in determinati settori.
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