Art. 117

Relazioni della Commissione sui controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri

In vigore dal 15 mar 2017
Relazioni della Commissione sui controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri La Commissione: a) elabora un progetto di relazione sui risultati e sulle raccomandazioni che affrontano le carenze individuate dai suoi esperti durante i controlli effettuati conformemente all’, paragrafo 1; b) invia allo Stato membro in cui tali controlli sono stati effettuati una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) perché presenti le sue osservazioni; c) tiene in considerazione le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) per l’elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri, a norma dell’, paragrafo 1; e d) rende disponibile al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b).
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