Art. 121

Frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi

In vigore dal 15 mar 2017
Frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi La frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi di cui all’ è determinata in base ai seguenti criteri: a) una valutazione del rischio relativo ad animali e merci esportati nell’Unione dai paesi terzi interessati; b) la normativa di cui all’, paragrafo 2; c) il volume e la natura degli animali e delle merci che entrano nell’Unione dal paese terzo interessato; d) gli esiti dei controlli già effettuati dagli esperti della Commissione o da altri organi ispettivi; e) gli esiti dei controlli ufficiali su animali e merci che entrano nell’Unione dal paese terzo interessato e di ogni altro controllo ufficiale eseguito dalle autorità competenti degli Stati membri; f) le informazioni ricevute dall’EFSA o da organismi analoghi; g) le informazioni ricevute da organismi internazionalmente riconosciuti, quali ad esempio: i) l’Organizzazione Mondiale della Sanità; ii) la commissione del Codex Alimentarius; iii) l’organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); iv) l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e qualsiasi altra organizzazione regionale per la protezione delle piante istituita ai sensi della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC); v) il segretariato dell’IPPC; vi) l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; vii) la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite; viii) il segretariato del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversità biologica; h) prove della comparsa di situazioni di malattia o di altre circostanze che possono dar luogo all’entrata nell’Unione da un paese terzo di animali e merci che comportano rischi per la salute o per l’ambiente oppure un rischio di pratiche fraudolente o ingannevoli; i) la necessità di indagare o reagire riguardo a situazioni di emergenza in singoli paesi terzi.
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Frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi (Art. 121 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo