Art. 123
Programma dei controlli della Commissione in paesi terzi
In vigore dal 15 mar 2017
Programma dei controlli della Commissione in paesi terzi
La Commissione comunica anticipatamente agli Stati membri il suo programma dei controlli in paesi terzi e riferisce sui risultati. La Commissione può modificare tale programma per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2. Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati membri in anticipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:625:oj#art-123