Art. 123 · Programma dei controlli della Commissione in paesi terzi

Art. 123

Programma dei controlli della Commissione in paesi terzi

In vigore dal 15 mar 2017
Programma dei controlli della Commissione in paesi terzi La Commissione comunica anticipatamente agli Stati membri il suo programma dei controlli in paesi terzi e riferisce sui risultati. La Commissione può modificare tale programma per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2. Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati membri in anticipo.
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