Art. 124
Controlli dei paesi terzi negli Stati membri
In vigore dal 15 mar 2017
Controlli dei paesi terzi negli Stati membri
1. Gli Stati membri informano la Commissione circa i controlli programmati nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, sul loro territorio dalle autorità competenti di paesi terzi.
2. Gli esperti della Commissione possono partecipare ai controlli di cui al paragrafo 1, su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri in cui tali controlli sono effettuati.
3. La partecipazione di esperti della Commissione ai controlli di cui al paragrafo 1 ha in particolare lo scopo di:
a)
fornire consulenza riguardo alla normativa di cui all’, paragrafo 2;
b)
fornire informazioni e dati disponibili a livello dell’Unione che possano essere utili per il controllo effettuato dalle autorità competenti del paese terzo;
c)
favorire la coerenza e l’uniformità per quanto riguarda i controlli effettuati dalle autorità competenti di paesi terzi in diversi Stati membri.
Storico versioni
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