Art. 125
Informazioni sui sistemi dei controlli di paesi terzi
In vigore dal 15 mar 2017
Informazioni sui sistemi dei controlli di paesi terzi
1. La Commissione chiede ai paesi terzi che intendono esportare animali e merci nell’Unione di fornire le seguenti informazioni accurate e aggiornate sull’organizzazione e sulla gestione generali dei sistemi dei controlli sanitari e fitosanitari all’interno del loro territorio:
a)
la normativa di ordine sanitario o fitosanitario adottata o proposta sul loro territorio;
b)
le procedure di valutazione del rischio e i fattori di cui si tiene conto per tale valutazione nonché per la determinazione del livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria;
c)
le procedure e i meccanismi di controllo e d’ispezione, ivi compresi, se del caso, quelli sugli animali o sulle merci provenienti da altri paesi terzi;
d)
i meccanismi di certificazione ufficiale;
e)
se del caso, tutte le misure eventualmente adottate a seguito delle raccomandazioni di cui all’, primo comma;
f)
se del caso, i risultati dei controlli effettuati sugli animali e le merci destinati ad essere esportati nell’Unione; e
g)
se del caso, le informazioni sulle modifiche apportate alla struttura e al funzionamento dei sistemi dei controlli adottati per soddisfare le prescrizioni sanitarie o fitosanitarie dell’Unione o le raccomandazioni di cui all’, primo comma.
2. La richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 è proporzionata e tiene conto della natura degli animali e delle merci destinati a essere esportati nell’Unione e della situazione e struttura specifiche del paese terzo.
Storico versioni
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