Art. 120

Controlli della Commissione in paesi terzi

In vigore dal 15 mar 2017
Controlli della Commissione in paesi terzi 1.   Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in paesi terzi, al fine di: a) verificare la conformità o l’equivalenza della legislazione e dei sistemi del paese terzo, compresa la certificazione ufficiale e il rilascio di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali, a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2; b) verificare la capacità del sistema di controllo del paese terzo di garantire che le partite di animali e merci esportate nell’Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti; c) raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti in relazione alle esportazioni di animali e di merci da un paese terzo. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare: a) della legislazione del paese terzo; b) dell’organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, dei poteri di cui dispongono e del loro livello di indipendenza, della vigilanza cui sono sottoposte nonché dell’autorità di cui godono per verificare efficacemente l’attuazione della legislazione pertinente; c) della formazione del personale dell’autorità competente del paese terzo per l’esecuzione dei controlli ufficiali; d) delle risorse di cui dispongono le autorità competenti, comprese le strutture di analisi, prova e diagnosi; e) dell’esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati su priorità; f) se del caso, della situazione riguardante la sanità degli animali, il benessere degli animali, le zoonosi e la sanità delle piante, nonché delle procedure di notifica alla Commissione e agli organismi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali e di organismi nocivi per le piante; g) dell’entità e del funzionamento dei controlli eseguiti dall’autorità competente del paese terzo su animali, piante e loro prodotti provenienti da altri paesi terzi; e h) delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2. 3.   Al fine di promuovere l’efficienza e l’efficacia dei controlli di cui al paragrafo 1, la Commissione può, prima di eseguire tali controlli, richiedere che il paese terzo interessato presenti: a) le informazioni necessarie di cui all’, paragrafo 1; e b) se del caso e ove necessario, la documentazione scritta relativa ai controlli eseguiti dalle sue autorità competenti. 4.   La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti durante i controlli di cui al paragrafo 1.
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Controlli della Commissione in paesi terzi (Art. 120 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo