Art. 119 · Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione

Art. 119

Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione

In vigore dal 15 mar 2017
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione Gli Stati membri: a) adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate dai suoi esperti mediante i controlli effettuati ai sensi dell’, paragrafo 1; b) forniscono l’assistenza tecnica necessaria e la documentazione disponibile, inclusi i risultati degli audit di cui all’, su richiesta motivata, e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed efficace; e c) forniscono l’assistenza necessaria per assicurare che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali, animali e merci, e alle informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l’esecuzione dei loro compiti.
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