Art. 9
Domande di aiuto
In vigore dal 13 mar 2017
Domande di aiuto
1. Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.
2. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:
a)
l'aiuto richiesto;
b)
il valore della produzione commercializzata;
c)
i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima;
d)
le spese sostenute a titolo del programma operativo;
e)
le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
f)
la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni;
g)
il rispetto dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 5, primo comma, e dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013;
h)
una dichiarazione scritta attestante che l'organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento dell'Unione o nazionale per le misure o le operazioni ammissibili all'aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli;
i)
in caso di domanda di pagamento di un aiuto calcolato in base ai tassi forfettari fissi o alle tabelle standard di costi unitari di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi; e
j)
la relazione annuale di cui all'.
3. Le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:
a)
le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori;
b)
dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto e
c)
un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.
L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell', paragrafo 2, è svincolata soltanto su presentazione della prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate e a condizione che il diritto all'aiuto sia effettivamente accertato.
4. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all'. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo nella presentazione.
5. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e per conto dei soli soci che sono organizzazioni di produttori riconosciute nello stesso Stato membro che ha riconosciuto l'associazione di organizzazioni di produttori e a condizione che per ciascuno di essi siano trasmessi i documenti giustificativi di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale dell'aiuto è l'organizzazione di produttori.
6. Le organizzazioni di produttori che sono socie di associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto nello Stato membro in cui sono riconosciute per quanto concerne azioni attuate sul territorio di tale Stato membro. L'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori fornisce una copia della domanda allo Stato membro in cui si trova la sua sede.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto nello Stato membro in cui l'associazione ha sede per quanto concerne azioni eseguite a livello di associazione a condizione che non vi sia alcun rischio di doppio finanziamento.
Storico versioni
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