Art. 33

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

In vigore dal 13 mar 2017
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori 1.   Lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione di produttori che è socia di un'associazione transnazionale ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio e al fondo di esercizio nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi. 2.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 coopera strettamente con lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e comunica senza indugio i risultati dei controlli effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative applicate. 3.   Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio a livello dell'associazione transnazionale e al fondo di esercizio dell'associazione transnazionale nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi. Esso provvede inoltre al coordinamento dei controlli e dei pagamenti per quanto riguarda le azioni dei programmi operativi eseguite sul territorio degli altri Stati membri. 4.   Le azioni dei programmi operativi rispettano le norme nazionali dello Stato membro in cui sono effettivamente eseguite.
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