Art. 31
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
In vigore dal 13 mar 2017
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
1. Prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.
2. Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.
Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta.
3. Qualora si applichi l'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891:
a)
il requisito di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, che prevede che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale, non si applica; e
b)
gli Stati membri accertano che le piante ortofrutticole a cui sono state applicate le misure di mancata raccolta e di raccolta verde non siano utilizzate a fini di ulteriore produzione nella stessa stagione di produzione.
4. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell', paragrafi 1, 2, 3 e 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:892:oj#art-31