Art. 30

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro

In vigore dal 13 mar 2017
Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro 1.   Gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro presso l'organizzazione di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati sulla base di un'analisi del rischio. L'analisi del rischio include le risultanze di precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché la verifica dell'esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all'organizzazione di produttori. La suddetta analisi serve da base per stabilire la frequenza minima dei controlli di secondo livello per ciascuna organizzazione di produttori. 2.   I controlli di secondo livello di cui al paragrafo 1 riguardano: a) la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare; b) i quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e fiscali delle organizzazioni di produttori interessate; c) la contabilità, in particolare la veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento nonché la proporzionalità delle eventuali spese di ritiro; e d) la destinazione dei prodotti ritirati quale dichiarata nella domanda di pagamento e la loro denaturazione. 3.   Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione. 4.   La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i quantitativi movimentati (espressi in tonnellate): a) della produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell', paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2017/891; b) delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, identificando i prodotti destinati al mercato del fresco e quelli destinati alla trasformazione; e c) dei prodotti ritirati dal mercato. 5.   I controlli sulla destinazione dei prodotti ritirati dal mercato comprendono: a) un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria delle organizzazioni e delle istituzioni caritative in questione, se è applicabile l'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891; e b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili. 6.   Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità, gli Stati membri approfondiscono tali controlli per la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori durante la campagna successiva.
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