Art. 12

Pagamenti parziali

In vigore dal 13 mar 2017
Pagamenti parziali 1.   Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo. 2.   Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all'anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato. 3.   I pagamenti parziali richiesti sono effettuati nella misura massima dell'80 % della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali e le scadenze da rispettare per le relative domande.
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