Art. 11

Anticipi

In vigore dal 13 mar 2017
Anticipi 1.   Le domande di anticipo possono essere presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre. L'importo totale degli anticipi per un dato anno non supera l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo. 2.   Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del loro importo, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (8). 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:892:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo