Art. 11 · Anticipi

Art. 11

Anticipi

In vigore dal 13 mar 2017
Anticipi 1.   Le domande di anticipo possono essere presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre. L'importo totale degli anticipi per un dato anno non supera l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo. 2.   Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del loro importo, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (8). 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.
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