Art. 13

Azioni di formazione e scambio di buone pratiche

In vigore dal 13 mar 2017
Azioni di formazione e scambio di buone pratiche Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le azioni di formazione e lo scambio di buone pratiche devono rispettare per essere considerate misure di prevenzione e gestione delle crisi.
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