Art. 14
Misure di promozione e di comunicazione
In vigore dal 13 mar 2017
Misure di promozione e di comunicazione
1. Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le misure di promozione e di comunicazione devono rispettare quando tali misure riguardano la prevenzione o la gestione delle crisi. Tali disposizioni permettono, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.
2. Le azioni realizzate nell'ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad altre eventuali azioni di promozione e comunicazione in corso applicate dall'organizzazione di produttori interessata nel suo programma operativo e non connesse alla prevenzione e alla gestione delle crisi.
Storico versioni
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