Art. 16

Spese di trasporto per la distribuzione gratuita

In vigore dal 13 mar 2017
Spese di trasporto per la distribuzione gratuita 1.   Le spese di trasporto via terra per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono sovvenzionabili nell'ambito del programma operativo in base alla tabella dei costi unitari fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna secondo quanto indicato nell'allegato IV. In caso di trasporto marittimo, gli Stati membri determinano la distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna finale. L'indennità non può superare il costo del trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di carico e il punto di consegna finale in cui è possibile il trasporto terrestre. Agli importi di cui all'allegato IV si applica un coefficiente correttore di 0,6. In caso di trasporto combinato, le spese di trasporto applicabili sono pari alla somma del costo corrispondente alla distanza calcolata per il trasporto via terra più il 60 % del supplemento di spesa che si sarebbe avuto in caso di trasporto effettuato totalmente via terra, secondo quanto stabilito nell'allegato IV. 2.   Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l'onere finanziario del trasporto. Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare: a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie; b) il quantitativo dei prodotti in questione; c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie e i mezzi di trasporto utilizzati e d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.
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