Art. 18

Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale

In vigore dal 13 mar 2017
Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i programmi operativi da attuare in quell'anno. La richiesta è corredata di elementi comprovanti: a) che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2017/891; b) che soltanto i prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti nella regione beneficiano dell'assistenza; nonché di c) informazioni sulle organizzazioni di produttori, sull'importo dell'aiuto concesso e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   La Commissione accoglie o respinge la richiesta mediante decisione entro tre mesi. Tale periodo ha inizio il giorno successivo al giorno in cui la Commissione ha ricevuto una richiesta completa da parte dello Stato membro. Se la Commissione non richiede informazioni supplementari entro il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene completa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:892:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo