Art. 19

Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale

In vigore dal 13 mar 2017
Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale 1.   Gli si applicano mutatis mutandis alle domande e al pagamento dell'aiuto finanziario nazionale. 2.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari relative all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale, compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:892:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo