Art. 19
Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale
In vigore dal 13 mar 2017
Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale
1. Gli si applicano mutatis mutandis alle domande e al pagamento dell'aiuto finanziario nazionale.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari relative all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale, compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali.
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