Art. 21

Informazioni e relazioni annuali dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e relazioni annuali degli Stati membri

In vigore dal 13 mar 2017
Informazioni e relazioni annuali dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e relazioni annuali degli Stati membri 1.   Su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro, i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al numero di soci, al volume e al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all' del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono invitate a comunicare il numero di soci, il volume e il valore della produzione commercializzata. 2.   Unitamente alle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori presentano relazioni annuali sull'esecuzione dei rispettivi programmi operativi. Dette relazioni annuali riguardano: a) il programma operativo attuato nel corso dell'anno precedente; b) le principali modifiche apportate al programma operativo; e c) le differenze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti. 3.   La relazione annuale delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori riporta: a) i risultati ottenuti dal programma operativo, basati sugli indicatori di cui all'allegato II e, se del caso, su indicatori supplementari definiti nella strategia nazionale come segue: i) indicatori comuni iniziali e indicatori di investimento (finanziari) sono utilizzati in ciascuna relazione annuale; ii) indicatori di risultato e di prodotto sono utilizzati negli ultimi due anni del programma operativo; e b) una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia della sua attuazione. Se del caso, la relazione annuale specifica le difese predisposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito del programma operativo. 4.   La relazione annuale delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori del penultimo anno di un programma operativo indica in che misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti. Tale relazione illustra inoltre i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell'esecuzione del programma e il modo in cui tali fattori sono stati presi in considerazione nel programma in corso o saranno presi in considerazione per il programma operativo seguente. Lo Stato membro riferisce particolari sui casi di cui al primo comma nella relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891.
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