Art. 27

Controlli in loco sulle domande di aiuto annuali

In vigore dal 13 mar 2017
Controlli in loco sulle domande di aiuto annuali 1.   A complemento dei controlli amministrativi, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le loro filiali, ove del caso, per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato secondo quanto indicato all', paragrafo 1. 2.   I controlli in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni. 3.   Gli Stati membri determinano le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti criteri: a) l'importo dell'aiuto; b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti; c) un elemento casuale e d) altri parametri fissati dagli Stati membri. 4.   È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo. 5.   Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, dei loro soci o delle loro filiali, se del caso, che è possibile controllare al momento della visita e che non sono stati verificati nel corso dei controlli amministrativi. I controlli in loco riguardano in particolare: a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato; b) l'esecuzione delle azioni e la loro coerenza con il programma operativo approvato; c) per un congruo numero di azioni: la conformità della spesa con il diritto dell'Unione e il rispetto delle scadenze ivi stabilite; d) l'utilizzo del fondo di esercizio, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o equivalenti; e) la completa fornitura dei prodotti da parte dei soci, la fornitura dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate; e f) i controlli di secondo livello di cui all' per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta. 6.   Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati in conformità al diritto nazionale. A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari. Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente ma al più tardi prima del pagamento dell'aiuto. 7.   Salvo in circostanze eccezionali, i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui al paragrafo 2 formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l'esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all'aiuto o di mancata esecuzione dell'intervento. La corrispondente decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione. I criteri di analisi dei rischi di cui al paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis al presente paragrafo. 8.   Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata al paragrafo 2 soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo. 9.   I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. Tale valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le misure preventive e correttive raccomandate. Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell'anno nella regione o con riguardo all'organizzazione o all'associazione in questione e aumenta la percentuale delle domande corrispondenti da controllare l'anno successivo.
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