Art. 26
Controlli amministrativi
In vigore dal 13 mar 2017
Controlli amministrativi
1. Le procedure relative ai controlli amministrativi richiedono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
2. Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto.
3. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono, ove pertinente, una verifica dei seguenti elementi:
a)
la relazione annuale sull'esecuzione del programma operativo, trasmessa unitamente alla domanda di aiuto;
b)
il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;
c)
la correlazione precisa delle spese dichiarate con i prodotti e i servizi forniti;
d)
la conformità delle azioni intraprese con quelle contenute nel programma operativo approvato; e
e)
il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.
4. Le spese sostenute nell'ambito del programma operativo sono comprovate dalla prova del pagamento. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all', paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891 oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, le fatture relative alle spese di personale di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all', paragrafo 8, del suddetto regolamento oppure, previo consenso dello Stato membro, a cooperative che sono socie dell'organizzazione di produttori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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