Art. 24

Concessione del riconoscimento

In vigore dal 13 mar 2017
Concessione del riconoscimento 1.   Prima di concedere il riconoscimento a un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), o dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco relativi all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori per verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento. 2.   Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco con riguardo ai criteri di riconoscimento che si applicano a tutte le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute almeno una volta ogni cinque anni, anche se le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori non attuano un programma operativo.
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Concessione del riconoscimento (Art. 24 Regolamento (UE) 2017/892) — Testo vigente | Portale Normativo