Art. 25

Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche

In vigore dal 13 mar 2017
Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche 1.   Prima di approvare un programma operativo a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e l'eventuale richiesta di modifiche. Detti controlli riguardano in particolare: (a) l'esattezza delle informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo; (b) la conformità del programma con l' del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché con la strategia nazionale e la disciplina nazionale; (c) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte; e (d) la coerenza e la qualità tecnica del programma, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 verificano in particolare: a) se gli obiettivi sono misurabili e possono essere monitorati e conseguiti mediante le azioni proposte; e b) se le operazioni per le quali è chiesto l'aiuto sono conformi alle leggi nazionali e dell'Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato, lo sviluppo rurale e i programmi di promozione, e alle norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla strategia nazionale.
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