Art. 4

Contenuto dei programmi operativi

In vigore dal 13 mar 2017
Contenuto dei programmi operativi 1.   I programmi operativi contengono: a) una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali di cui all'allegato II, punto 5; b) gli obiettivi del programma, tenendo conto delle prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e sia coerente con gli obiettivi della medesima, compreso l'equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma; c) le misure proposte, comprese le azioni di prevenzione e gestione delle crisi; d) la durata del programma; e e) gli aspetti finanziari, in particolare: i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari; ii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio; iii) informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi e iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma. 2.   I programmi operativi indicano: a) in che grado le diverse misure siano complementari e coerenti con altre misure, comprese le misure finanziate o sovvenzionabili da altri Fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Se del caso, viene fatto specifico riferimento alle misure attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi; e b) l'assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.
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