Art. 6

Termini per la presentazione dei programmi

In vigore dal 13 mar 2017
Termini per la presentazione dei programmi 1.   L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre. 2.   La persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compreso un gruppo di produttori costituito a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o un'associazione di produttori di cui all' del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al paragrafo 1. L'approvazione del programma operativo è subordinata alla concessione del riconoscimento entro il termine stabilito all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:892:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo