Art. 8

Importo approvato dell'aiuto

In vigore dal 13 mar 2017
Importo approvato dell'aiuto Entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto, gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l'importo approvato dell'aiuto. In deroga al primo comma, in caso di applicazione dell', paragrafo 2, terzo comma, o dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri comunicano alle suddette organizzazioni e associazioni l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto.
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