Art. 3
Disciplina nazionale per le azioni ambientali e gli investimenti ammissibili
In vigore dal 13 mar 2017
Disciplina nazionale per le azioni ambientali e gli investimenti ammissibili
1. Una sezione distinta della disciplina nazionale di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, indica i requisiti di cui all' del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che devono essere soddisfatti dalle azioni ambientali selezionate nell'ambito di un programma operativo.
La disciplina nazionale reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
L'elenco di cui al secondo comma può includere i seguenti tipi di azioni ambientali:
a)
azioni identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o agli impegni connessi all'agricoltura biologica di cui agli , rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e previste nell'ambito del programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato;
b)
investimenti benefici per l'ambiente;
c)
altre azioni benefiche per l'ambiente, comprese quelle che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella ma che sono collegate al settore degli ortofrutticoli, purché contribuiscano alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o alla conservazione della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o al miglioramento della gestione dei rifiuti.
Per ciascuna azione ambientale di cui al terzo comma, lettere b) e c), la disciplina nazionale indica:
a)
la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto e
b)
l'impegno o gli impegni specifici assunti.
La disciplina nazionale comprende almeno un'azione relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata.
2. Le azioni ambientali identiche a impegni agro-climatico-ambientali o a impegni connessi all'agricoltura biologica che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata dell'azione supera la durata del programma operativo iniziale, l'azione è proseguita nell'ambito di un programma operativo successivo.
Gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare tenendo conto dei risultati della valutazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891.
3. Gli investimenti benefici per l'ambiente effettuati presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all', paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891, o presso i loro membri produttori sono ammissibili al sostegno se:
a)
consentono di ridurre l'attuale utilizzo di fattori di produzione, l'emissione di sostanze inquinanti o i rifiuti del processo di produzione; o
b)
consentono di conseguire la sostituzione dell'uso di fonti energetiche fossili con fonti di energia rinnovabili; o
c)
consentono di ridurre i rischi ambientali legati all'uso di taluni fattori di produzione, compresi i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari; o
d)
consentono di migliorare l'ambiente; o
e)
sono legati a investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi di un impegno agro-climatico-ambientale o connesso all'agricoltura biologica, in particolare qualora tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità.
4. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), sono sovvenzionabili se consentono una riduzione pari almeno al 15 %, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, di uno dei seguenti elementi:
a)
l'uso di fattori di produzione costituiti da risorse naturali non rinnovabili, come l'acqua o i combustibili fossili, o di possibili fonti di inquinamento ambientale, come i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari o taluni tipi di fonti energetiche;
b)
l'emissione di inquinanti dell'aria, del suolo o dell'acqua dal processo di produzione; o
c)
la produzione di rifiuti, comprese le acque reflue, dal processo di produzione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono accettare investimenti che consentono una riduzione pari almeno al 7 %, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, a condizione che tali investimenti permettano di conseguire almeno un altro beneficio ambientale.
La riduzione prevista e, se del caso, i benefici ambientali attesi, dovranno essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori al momento della presentazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'investimento, come attestato dai documenti tecnici o da un organismo indipendente qualificato o da un esperto riconosciuto dallo Stato membro.
Gli investimenti volti a conseguire una riduzione del consumo idrico:
a)
consentono una riduzione del consumo idrico pari almeno al 5 % nei sistemi di irrigazione a goccia o in sistemi analoghi rispetto al consumo prima dell'investimento, e
b)
non danno luogo a un aumento netto delle superfici irrigue, a meno che il consumo idrico totale per l'irrigazione dell'intera azienda, compreso l'incremento di superficie, resti pari o inferiore alla media del consumo idrico dei 5 anni precedenti all'investimento.
5. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera b), che consistono in sistemi capaci di generare energia, sono sovvenzionabili se la quantità di energia generata non supera il quantitativo che può essere utilizzato ex ante su base annua per le azioni connesse ai prodotti ortofrutticoli dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dalla filiale o dai soci dell'organizzazione di produttori che beneficiano dell'investimento.
6. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), sono sovvenzionabili se contribuiscono alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o al mantenimento della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o a una migliore gestione dei rifiuti, anche se il loro contributo non è quantificabile.
L'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori fornisce la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma. L'autorità nazionale competente può esigere che le prove siano fornite sotto forma di specifiche di progetto certificate da un organismo indipendente qualificato o da un esperto del settore ambientale in questione.
7. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:
a)
è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni diverse dagli investimenti in immobilizzazioni materiali, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;
b)
gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;
c)
gli investimenti benefici per l'ambiente di cui al paragrafo 3 sono pienamente ammissibili al sostegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:892:oj#art-3