Art. 22

Sistema di identificazione unico

In vigore dal 13 mar 2017
Sistema di identificazione unico Gli Stati membri provvedono affinché alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e ai gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applichi un sistema di identificazione unico con riguardo alle domande di aiuto da essi presentate. Questo sistema di identificazione è compatibile con il sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio.
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