Art. 26 · Controlli amministrativi

Art. 26

Controlli amministrativi

In vigore dal 13 mar 2017
Controlli amministrativi 1.   Le procedure relative ai controlli amministrativi richiedono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. 2.   Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto. 3.   I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono, ove pertinente, una verifica dei seguenti elementi: a) la relazione annuale sull'esecuzione del programma operativo, trasmessa unitamente alla domanda di aiuto; b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute; c) la correlazione precisa delle spese dichiarate con i prodotti e i servizi forniti; d) la conformità delle azioni intraprese con quelle contenute nel programma operativo approvato; e e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti. 4.   Le spese sostenute nell'ambito del programma operativo sono comprovate dalla prova del pagamento. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all', paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891 oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, le fatture relative alle spese di personale di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all', paragrafo 8, del suddetto regolamento oppure, previo consenso dello Stato membro, a cooperative che sono socie dell'organizzazione di produttori.
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