Art. 29

Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

In vigore dal 13 mar 2017
Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro 1.   Gli Stati membri effettuano, presso ciascuna organizzazione di produttori, controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità suffragato da un controllo fisico, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato, e in un controllo di conformità alle disposizioni dell', secondo le modalità previste dal titolo II, capo II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891, entro i termini di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. 2.   I controlli di primo livello riguardano l'intero quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro a norma dell'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2017/891. 3.   In deroga al paragrafo 2, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al suddetto paragrafo, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati membri effettuano controlli supplementari.
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Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro (Art. 29 Regolamento (UE) 2017/892) — Testo vigente | Portale Normativo